Rinnovo periodico di conformità antincendio (“CPI”)
Cos’è e cosa è necessario fare...
Si premette che parlare genericamente di “rinnovo del CPI” non è ad oggi del tutto corretto, ma è più appropriato parlare di “rinnovo periodico di conformità antincendio”; infatti, a partire dal 2011 solo le attività di categoria C possiedono ancora il “CPI”. Tale procedura ha la funzione di attestare che l’attività in esame risulta ancora sicura dal punto di vista antincendio rispetto allo stato iniziale di progetto.
CHI DEVE FARE IL RINNOVO?
Tutti i titolari di attività soggette al controllo di prevenzione incendi (indicate nell’Allegato I del D.P.R. 1 Agosto 2011 n. 151). Tale persona può anche non coincidere con l’intestatario della S.C.I.A. ma dev’essere comunque un soggetto avente titolo in merito all’attività stessa.
OGNI QUANTO?
Generalmente ogni 5 anni a partire dalla data di presentazione della S.C.I.A. o del rilascio del CPI.
Per particolari attività, tra cui anche gli edifici sottoposti a tutela (Attività n. 72) e gli edifici ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m (Attività 77), la scadenza è ogni 10 anni.
COSA SI ATTESTA?
Il responsabile dell’attività dichiara:
- l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato in precedenza ed in fase di progetto;
- di aver assolto agli obblighi previsti dalla norma connessi con l’esercizio dell’attività;
- di aver mantenuto in efficienza: i sistemi, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature rilevanti, ai fini della sicurezza antincendio;
- di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione come stabilito dalla norma.
Nel caso siano presenti impianti di protezione attiva (come: idranti, naspi, sprinkler, rivelatori di incendio, ecc.) o prodotti/sistemi per la protezione passiva delle strutture (come ad es.: rivestimenti protettivi, vernici intumescenti, ecc.), va allegata inoltre un’asseverazione di un professionista antincendio; quest’ultimo attesta, dopo aver effettuato i dovuti controlli, che sono stati garantiti i requisiti di efficienza e la funzionalità antincendio previsti da progetto.
Un aspetto importante da sottolineare è che tali asseverazioni possono essere effettuate solo dopo aver ben chiara la situazione di progetto controllando le pratiche depositate ai Vigili del Fuoco o in possesso al responsabile dell’attività e verificando in loco la conformità al progetto, la presenza di eventuali danneggiamenti ed effettuando prove di portata/pressione degli impianti.
Ricordiamo che il rinnovo è a nome del titolare ed è sempre responsabile in caso di mancato o tardivo rinnovo o false dichiarazioni. Data la complessità della materia, si raccomanda di affidarsi sempre ad un professionista antincendio al fine di adempiere a tutte le richieste che la normativa impone ed essere consapevoli di ciò che si dichiara e si firma.
Contattaci per verificare se la tua attività è soggetta alle norme antincendio ed al relativo rinnovo della pratica.
Prenditi in anticipo! Ogni attività richiede tempi ed oneri diversi per risultare in regola.